Con ordinanza n. 17191/2021 del 26 giugno 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla proponibilità dei mezzi impugnatori nei confronti di provvedimenti resi all’esito di giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: nel primo caso la sentenza potrà essere impugnata con l’appello; nel secondo mediante ricorso per Cassazione.
Nel caso in oggetto, il ricorrente si vedeva dapprima rigettare il ricorso in opposizione agli atti esecutivi presentato dinnanzi al Giudice di Pace – avverso un’intimazione di pagamento per sanzione amministrativa notificatagli dal creditore – e successivamente non accogliere le doglianze in gravame esposte al Tribunale di Trani.
Il ricorso in Cassazione veniva pertanto presentato con richiesta di nullità della sentenza pronunciata in grado di appello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c. e della violazione del combinato disposto degli articoli relativi al vizio di motivazione.
Nel decidere la questione sottoposta alla sua attenzione, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante interpretazione dell’applicazione del consolidato “principio di apparenza”, secondo il quale si rende necessario identificare la qualificazione data dal Giudice a quo all’azione proposta. In tal senso, posta la qualifica del Giudice di Pace – nel caso in esame – del ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la successiva impugnazione si sarebbe dovuta esperire mediante il ricorso per Cassazione.
Anche sulla base della propria precedente giurisprudenza, i Giudici della Suprema Corte hanno inteso conferire a tale assunto l’evidenza per cui sia necessario che il Giudice rimettente abbia effettivamente voluto qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica.
Ne deriva, pertanto, la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dell’appello proposto dinanzi al Tribunale di Trani, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., non potendosi – sostiene la Corte – “riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione”. Il risultato, di conseguenza, è la cassazione senza rinvio della sentenza resa in secondo grado.
16.11.2023