Il tribunale di Catanzaro stabilisce che la semplice irregolarità della notifica dell’avviso non comporta di per se l’inefficacia del pignoramento con conseguente improcedibilità della procedura.
La pronuncia oggetto di attenzione sorge in seno a procedura esecutiva iscritta a ruolo a seguito di pignoramento presso terzi, in cui il debitore è il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato.
La questione giuridica concerne la delimitazione delle esatte consequenzialità rispetto all’inadempimento degli obblighi di cui all’art 543 c.p.c., e precisamente i commi V e VI, così come ormai notoriamente introdotti dall’ art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021.
Nel caso specifico, l’analisi è focalizzata sui casi di inefficacia del pignoramento presso terzi con conseguente improcedibilità.
Difatti, nella fattispecie che ha occupato la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, il debitore opponente, Ministero dell’Interno rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, richiede la declaratoria di inefficacia del pignoramento in quanto l’avviso di iscrizione a ruolo era stato notificato direttamente al debitore esecutato e non allo stesso presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, così come previsto dall’art. 11 del RD 1611/1933 a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Le valutazioni del Giudice dell’Esecuzione sono chiare nel ritenere che la pretesa avanzata non può trovare accoglimento in quanto, proprio in ragione della grave sanzione prevista e richiesta, i casi di inefficacia debbono necessariamente rispondere ad un’interpretazione restrittiva e pertanto limitata ai casi espressamente previsti.
L’onere posto in capo ai creditori procedenti dalla nuova formulazione dell’art. 543 cpc mira chiaramente, in conformità con quanto già previsto dalla normativa e dai principi di buona fede, non tanto a tutelare maggiormente la figura del debitore, quanto a rendere più efficiente il funzionamento stesso dell’istituto di pignoramento presso terzi.
Reduci di una ormai avanzata applicazione dello stesso, e consci del ricorso sempre maggiore a questa tipologia di tutela delle ragioni creditorie, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che il creditore procedente semplicemente avvisi il terzo pignorato se mantenere il vincolo in corso (perché seguito da incardinamento vero e proprio dell’esecuzioni) oppure se liberare le somme, in quanto ritenute non sufficienti, o in quanto il pignoramento abbia sortito l’effetto desiderato di determinare il volontario adempimento da parte del debitore, o ad altre di valutazioni del caso.
La formulazione combinata del disposto normativo di cui ai commi V e VI dell’art. 543 c.p.c. corrobora le su esposte argomentazioni: invero, il contenuto del comma V non può essere considerato isolatamente, senza la giusta lettura con quanto espresso dal comma VI, il quale, pertanto, si deve necessariamente catalogare in rapporto di specialità rispetto al primo.
Da qui (“qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso”), la chiara ratio di tale adempimento: impedire il protrarsi inutile del vincolo posto sulle somme pignorate per ragioni che vanno chiaramente oltre la tutela del debitore.
Dunque, tanto premesso, per tornare al caso specifico, non viene contestata la mancata notifica nel termine di legge, bensì soltanto l’irregolarità della stessa e in ragione di ciò non può chiaramente pronunciarsi la grave sanzione invocata dall’Avvocatura dello Stato. Tutt’al più, nel caso di specie, la stessa avrebbe potuto invocare la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 11 del RD 1611/1933, persistendo l’obbligo di notifica dell’avviso presso l’Avvocatura dello Stato.
Conseguentemente, proprio in forza dell’obbligo previsto dall’art. 11 del RD 1611/1933, il Giudice dell’Esecuzione, a seguito di riqualificazione dell’eccezione avanzate quale opposizione agli atti esecutivi, ha ritenuto di concedere i termini per l’introduzione del merito.
Pertanto, la pronuncia del Tribunale di Catanzaro è chiara nel delimitare la declaratoria di inefficacia del pignoramento alle sole fattispecie espressamente previste dall’art. 543 e che la mera irregolarità della notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo non rientri tra questi, circostanza che, tra l’altro, è sanata dalla costituzione del debitore nella procedura esecutiva.
16.11.2023