L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza.
Nell’ambito di un giudizio di divorzio la Corte d’Appello di Roma revocava l’assegno divorzile che Tizio avrebbe dovuto corrispondere a Caia in considerazione del fatto che quest’ultima aveva instaurato un legame pluriennale con altro compagno, caratterizzato da ufficialità e da una quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di convivenza effettiva e tale da sottendere l’esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua assistenza morale e materiale e da tendenziale stabilità.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso la signora sostenendo l’illegittimità della revoca dell’assegno divorzile per il solo fatto che fosse emersa una convivenza more uxorio, peraltro non contestata.
La Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso gli orientamenti sul tema, ha chiarito che la ricostruzione dell’assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativo comporta un temperamento del principio della perdita automatica ed integrale del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova convivenza.
Qualora venga instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Nel caso in esame la signora, sin dal primo grado aveva rivendicato il proprio diritto all’assegno divorzile in ragione del proprio personale contributo alla vita famigliare, avendo essa dopo il matrimonio interrotto gli studi e l’occasionale lavoro presso il negozio dei genitori per dedicarsi alla vita famigliare accudendo ai tre figli avuti dall’unione coniugale.
La Corte di Cassazione, nel rilevare che la Corte d’Appello aveva mancato di effettuare ogni indagine intorno alla situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi e ai possibili profili perequativi-compensativi dell’assegno divorzile sopra indicati, correlati allo svolgimento del rapporto coniugale, rilevanti ai fini degli effetti dell’instaurazione di un nuovo legame affettivo con carattere stabile dell’ex coniuge, ha accolto il ricorso della ex coniuge.
17.11.2023