Vicenda giudiziale
L’attrice, premesso che in data 22.4.19, alle ore 16,00 circa, in Dipignano, frazione Laurignano, in via Frà Benedetto, all’altezza della piazza antistante li Santuario Basilica “Madonna della Catena”, mentre camminava sulle strisce pedonali, veniva urtata dal veicolo Hyiunday 120, condotto dalla proprietaria dello stesso, intenta nell’esecuzione di una manovra di retromarcia, e cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni personali, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della danneggiata e condannarsi la stessa e l’ Assicurazioni, in solido, al risarcimento dei danni subiti, quantificati complessivamente in € 32.476,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La compagnia assicuratrice resiste alla domanda.
Fondatezza della domanda
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
La verificazione e la dinamica del sinistro descritte in citazione sono riscontrate dal modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dalla danneggiante (la quale ha dichiarato: “facevo retromarcia per uscire dal parcheggio e non mi avvedevo della presenza del pedone”), dal contegno processuale, valutabile ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della stessa convenuta, non presentatasi, senza addurre alcuna giustificazione, all’udienza del 19.10.21 per rendere l’interrogatorio formale deferitole, nonché dalle deposizioni rese dai testi la cui attendibilità non può essere revocata in dubbio in ragione del solo rapporto di parentela (peraltro riguardante unicamente i primi due) con la parte istante.
Attendibilità testimoni
Infatti, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali li giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr., tra le altre, Cass. 6001/23); elementi nella specie non ravvisabili, non significative profilandosi al riguardo le circostanze segnalate dalla compagnia di assicurazioni in sede di comparsa conclusionale, tanto più che la credibilità dei testi è suffragata dalla confessione stragiudiziale della convenuta, contenuta nel già indicato modulo CAI, e dal sopra evidenziato contegno processuale della stessa.
Neanche le risultanze della documentazione sanitaria presentano profili di incoerenza con li reale accadimento del sinistro, risultando dalla cartella clinica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, dove l’attrice è stata ricoverata subito dopo l’accaduto, che la stessa ha riferito di “essere stata investita da autoveicolo” (doc. n. 2 fascicolo di parte attrice, pag. 3), sicchè l’annotazione contenuta nel referto di Pronto Soccorso riguardo all’assenza di responsabilità di terzi deve ritenersi frutto di errore del compilatore.
Infine, gli esiti della ctu medico-legale espletata in corso di causa, rispetto ai quali la compagnia assicuratrice non ha formulato osservazioni critiche, consentono di fugare i dubbi circa la compatibilità delle lesioni con la riferita dinamica del sinistro.
L’ausiliare del Tribunale ha infatti accertato li nesso di causalità, risultando “ampiamente soddisfatti” i criteri medico-legali (cronologico, modale, adeguatezza quali-quantitativa, continuità fenomenica, esclusione di altra causa) utilizzabili a tal fine.
In caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta a norma dell’art. 2054, comma 1, c.c.
Tale presunzione può essere superata solo quando l’investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che li comportamento della vittima sia stato li fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, situazione questa ricorrente allorché li pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si trovi, anche usando la dovuta sorveglianza, nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr., tra le altre, Cass. 9683/11,14064/10, 21249/06, 20910/05).
Nella specie, non è stata fornita la detta prova liberatoria, nè emerge dagli atti alcun elemento che consenta di individuare nella condotta dell’istante dei profili di colpa valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, comma 1, c.c.
Deve di conseguenza ritenersi la responsabilità esclusiva della danneggiata.
Accertamento lesioni e mancata contestazione
Passando all’esame delle conseguenze del sinistro, la già menzionata ctu medico-legale ha consentito di accertare, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria in atti e dell’esame obiettivo, che le lesioni riportate dall’attrice (frattura completa a rima obliqua del terzo distale diafisario del perone di sin., associata a frattura competa del malleolo tibiale con modico spostamento), come detto eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa, hanno provocato una inabilità temporanea della durata complessiva di 104 giorni (44 di ITT, 20 di ITP al 75%, 20 di ITP al 50%, 20 di ITP al 25%), nonché postumi permanenti incidenti sulla integrità psico-fisica in misura del 3%.
Tali conclusioni, sorrette da adeguata motivazione, devono essere recepite, tanto più che le parti non hanno rispetto ad esse formulato alcuna specifica contestazione.
Dunque, avuto riguardo all’età dell’attrice al momento del sinistro (60 anni), applicata la tabella del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del D.L.vo 209/05, aggiornata al D.M. 8.6.22, il danno da lesione del diritto alla salute può essere quantificato nella complessiva somma di € 6.110,08 all’attualità (€ 2.351,62 per li danno permanente ed € 3.758,46 per quello temporaneo).
Compete inoltre all’attrice li ristoro del danno corrispondente alle spese mediche sostenute a causa delle dette lesioni, documentate per € 1.757,00 e ritenute congrue dal ctu. Va dunque liquidato l’importo di € 2.041,63, comprensivo di rivalutazione all’attualità.
Il Tribunale di Cosenza condannava la danneggiante al pagamento, in solido, di € 8.151,71, oltre interessi legali, con decorrenza dalla data del sinistro (22.4.19), da calcolarsi su detta somma, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Riconosceva, infine, gli interessi legali sulla somma di € 8.151,71 dalla presente sentenza al saldo.
Mentre le spese processuali, che appare conforme a giustizia compensare nella misura di 1/2, atteso il considerevole scarto tra la somma richiesta e quella liquidata, seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come da dispositivo.
17.11.2023