26.05.2023 Icon

Lesione dell’integrità psicologica: danno morale o danno biologico?

Con l’ordinanza del 3 marzo 2023 n. 6443 la Corte di Cassazione si sofferma sul tema della risarcibilità, a titolo di danno biologico, della sofferenza soggettiva degenerata in patologia.

L’incipit della vicenda. La consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado aveva riconosciuto, in favore del danneggiato in un sinistro stradale, un danno biologico consistente nella compromissione funzionale della caviglia, stimato in 3-4 punti percentuali, e un ulteriore pregiudizio psicologico da stress emotivo, anch’esso stimato in 3-4 punti percentuali, concludendo quindi per una invalidità, a titolo di danno biologico permanente, nella misura complessiva del 7%. Il giudice di primo grado aveva quindi liquidato il danno biologico nella misura del 7%, riconoscendo, al contempo, anche il diritto al risarcimento del danno morale. Con sentenza resa il 23 giugno 2020, il Tribunale di Foggia, in accoglimento dell’appello proposto dall’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, e in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice sul presupposto che la consulenza tecnica avesse riconosciuto, a carico di parte attrice, tanto il danno biologico (la compromissione funzionale della caviglia) quanto l’ulteriore pregiudizio psicologico da stress emotivo, con la conseguente possibilità di ricondurre il danno morale sofferto dal danneggiato a detto stress emotivo e dovendosi, per tal verso, elidere la voce per danno morale liquidata dal primo giudice al fine di evitare duplicazioni. Da qui il ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione.  Gli Ermellini muovono da una preliminare ricognizione del significato delle voci di danno evocate, in considerazione della peculiarità del danno biologico riscontrato, nella specie consistito, secondo il giudice d’appello, oltre che nel danno funzionale alla caviglia, in una compromissione di natura psicologica di lieve entità, di per sé suscettibile di assorbire l’incidenza dello stress emotivo (quale potenziale estremo di danno morale) vissuto dal danneggiato per effetto della gravità delle conseguenze del sinistro (nella specie occasionate dall’evento della morte dell’amica che viaggiava sull’autovettura da esso condotta) onde evitare la duplicazione delle voci di danno.

In particolare  la Corte richiama l’orientamento per cui, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

Su tali premesse, gli Ermellini insistono sul tema della specifica natura dell’oggetto dell’accertamento del danno alla persona (e della connessa liquidazione) in relazione ad entrambe le sfere assunte in considerazione (quella meramente “interiore” ed emotiva del danno morale, e quella, c.d. esterna, d’indole dinamico-relazionale del danno biologico): con riguardo a ciascuna di tali sfere, infatti, varrà evidenziare il condiviso punto di caduta rinvenibile, in ultima analisi, nella comune dimensione propria del “dolore”, ossia della “sofferenza” che – con riferimento, tanto agli aspetti riflessivi della persona nel suo rapporto con sé stesso, quanto a quelli che attengono al sé aperto alle dinamiche della vita quotidiana e alla relazione con l’altro da sé – viene avvertita come afflizione generata da una limitazione imposta, dalla percezione dell’incompiutezza provocata, dall’equilibrio interiore violato, dalla frustrazione generata da impedimenti.

Laddove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un’abituale, normale o comprensibile alterazione dell’equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non può discorrersi di un danno morale, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. art. 138 c.d.a.).

Con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale ove quel confine non sia superato (rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell’equilibrio emotivo-affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell’equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Rimane naturalmente pur sempre aperta al danneggiato la possibilità di dimostrare l’eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani in precedenza rilevati (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico): in tal caso, tuttavia, sarà cura dell’interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell’effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.

 A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l’entità dell’invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.

Da tanto segue l’affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.

Autore Filippo Maria Rovesti

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