VICENDA GIUDIZIALE
L’attrice esponeva di essersi sottoposta nel 2001 a cure odontoiatriche affidandosi al convenuto e che la terapia impiantologica da questi apprestata si era manifestata del tutto inadatta e le aveva cagionato gravi dolori e fastidi, per tali ragioni conveniva dinanzi il Tribunale di Sanremo il dentista per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del professionista e per la condanna al risarcimento dei danni e restituzione delle somme versate. Al contempo la paziente proponeva dinanzi al medesimo Tribunale di Sanremo opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del dentista di euro 5.074,26 quale saldo delle prestazioni professionali rese da quest’ultimo, deducendo che la prestazione professionale era risultata del tutto inadatta e chiedendo la riunione con il procedimento instaurato come attrice per la risoluzione del contratto. Il Tribunale riuniva i procedimenti, espletava una consulenza tecnica d’ufficio e, all’esito, dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di valida procura e rigettava le domande dell’attrice non ritenendo sussistente l’asserito inadempimento del sanitario e, comunque, non essendo risultata la prestazione professionale del convenuto del tutto inadatta alla sua destinazione così da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione.
RICORSO IN APPELLO
Il paziente proponeva appello avverso la suddetta sentenza; la Corte di Appello – dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza, e all’esito dei chiarimenti e sulla base delle conclusioni delle parti – confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo che precedentemente, aveva ritenuto ammissibile con sentenza non definitiva.
In particolare la Corte d’Appello rilevava che non era dato riscontrare difetti nell’esecuzione degli interventi eseguiti nell’arcata inferiore e che i problemi si erano verificati nell’arcata superiore. Inoltre, il giudice del gravame evidenziava la sussistenza di alcune contraddizioni nell’operato del consulente tecnico d’ufficio di primo grado tanto che si era reso necessario disporre la rinnovazione della consulenza.
In definitiva la Corte di Appello rigettava il ricorso diretto a contestare la sentenza nella parte in cui non aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto. Il primo giudice aveva affermato che, ai sensi dell’art. 1668 c.c., richiamato dall’art. 2226, comma 2, c.c., a sua volta richiamato dall’art. 2230 c.c. anche relativamente alla prestazione d’opera intellettuale, ove l’obbligazione professionista debba qualificarsi un’obbligazione di risultato, la risoluzione del contratto poteva essere pronunciata solo ove le difformità e vizi fossero tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione. L’appellante non aveva contestato in modo specifico l’applicabilità alla fattispecie delle norme richiamate ma aveva contestato la sentenza nella parte in cui, anche ammettendo una responsabilità del medico, aveva comunque escluso che la prestazione fosse del tutto inadatta alla sua destinazione. Secondo la Corte d’appello la prestazione resa dal medico non era del tutto inadatta alla sua destinazione. Considerato che il contratto aveva ad oggetto interventi sia nell’arcata inferiore che in quella superiore, in particolare l’esecuzione di otto impianti di cui ne erano stati persi solo tre e con imputabilità all’appellato solo della perdita di due doveva escludersi la totale inidoneità degli interventi effettuati dal sanitario e, quindi, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del contratto. Non potevano pertanto accogliersi le domande risarcitorie venendo meno il presupposto dell’accoglimento della domanda risolutoria. Per le medesime ragioni doveva rigettarsi l’opposizione a decreto ingiuntivo non potendo trovare applicazione l’art. 1460 c.c..
RICORSO IN CASSAZIONE
L’erede della paziente proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
MOTIVI DI RICORSO
Il primo motivo di ricorso verteva sulla applicazione erronea della norma che ha comportato la statuizione secondo cui la prestazione odontoiatrica non era del tutto inadatta alla sua destinazione.
A parere del ricorrente dovrebbe invece farsi applicazione dell’art. 1453 e ss. del codice civile in tema di inadempimento e, quindi, conseguentemente affermare la risoluzione del contratto. Infatti, l’inadempimento del professionista era emerso inequivocabilmente dalla consulenza tecnica di ufficio e solo l’applicabilità dell’art. 2226 c.c. ha potuto determinare il mantenimento del contratto in luogo della sua risoluzione.
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che proprio in relazione allo svolgimento di prestazione odontoiatrica non è applicabile l’art. 2226 c.c.
In applicazione dell’art. 1453 c.c. dovrebbe ritenersi grave l’inadempimento contrattuale del sanitario.
Il secondo motivo di ricorso specifica come la sentenza sarebbe gravemente viziata per la grave anomalia motivazionale in merito ad un punto decisivo della controversia. La censura attiene sempre all’esclusione che la prestazione del sanitario fosse del tutto inadatta alla sua destinazione. La motivazione della Corte d’Appello, riportata ampiamente nel motivo del ricorso, presenterebbe delle tali contraddizioni ed incongruenze da determinarne la nullità. Peraltro, il giudice avrebbe deciso sulla base di considerazioni personali e non sulla base degli atti.
FONDATEZZA DEI MOTIVI DI RICORSO.
La Corte d’Appello ha affermato che l’allora appellante, oggi ricorrente, non aveva contestato l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 1668, 2226 e 2230 c.c., essendosi solo limitato a contestare l’idoneità della prestazione allo scopo cui era preordinata, per questo motivo non era possibile mutare la qualificazione giuridica in mancanza di una specifica impugnazione sul punto. Sulla base di questa erronea premessa la Corte d’Appello ha affermato che la prestazione resa dal sanitario non era del tutto inadatta alla sua destinazione. Infatti, il contratto aveva ad oggetto interventi sia nell’arcata inferiore che in quella superiore e, in particolare, prevedeva l’esecuzione di otto impianti di cui ne erano stati persi solo tre, con imputabilità all’appellato solo della perdita di due. Per tali motivi doveva escludersi la totale inidoneità degli interventi effettuati dal sanitario e, quindi, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione del contratto da considerarsi unitariamente.
La Corte d’Appello di Genova ha compiuto un duplice errore. In primo luogo deve ribadirsi che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, nè incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 6-L, Ord. n. 513 del 2019; Sez. 3, Sent. n. 20652 del 2009).
Quindi, non vi era alcuna preclusione alla corretta interpretazione e applicazione delle norme regolatrici della fattispecie.
In secondo luogo, quanto all’applicabilità dell’art. 2226 c.c. la giurisprudenza di questa Corte, già con la sentenza 23 luglio 2002, n. 10741, emessa proprio in relazione allo svolgimento di prestazioni odontoiatriche, ha avuto modo di precisare che la norma citata, che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell’opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale; essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi nell’istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l’attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Pertanto, non potendosi individuare un’entità materiale nell’opera del dentista, la protesi può considerarsi un’opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell’odontotecnico.
Tale orientamento – che ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 28 luglio 2005, n. 15781, ancorchè riguardante la prestazione d’opera intellettuale nel suo complesso – è stato poi ulteriormente ribadito dalla sentenza 9 marzo 2006, n. 5091, sempre in materia di prestazioni odontoiatriche, e da altre successive in materia di prestazione d’opera intellettuale in generale (v. Sez. 3, Sent. n. 12871 del 2015; nonchè Sez. 3, Sent n. 12871 del 2015).
Il collegio intende dare continuità a tale orientamento, del tutto condiviso. Ciò comporta che deve escludersi la possibilità di applicare al caso in esame la norma dell’art. 2226 c.c., in tema di contratto d’opera. Il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
In generale il professionista, nell’espletamento dell’attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell’ art.1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c., con perdita del diritto al compenso (con riferimento alla professione medica: Cass. 17306/2006).
Nella specie, la Corte d’Appello sulla base dell’erronea premessa sopra riportata ha del tutto omesso ogni indagine sulla gravità dell’inadempimento del sanitario, attribuendo erroneamente rilevanza ad una presunta idoneità dell’opera rispetto allo scopo cui era destinata e nonostante la perdita di almeno due impianti fosse certamente da attribuire alla errata prestazione del sanitario.
17.11.2023