VICENDA GIUDIZIALE
PRIMO GRADO
Il proprietario e conducente dell’autovettura ed il passeggero trasportato sulla detta autovettura, convennero in giudizio avanti al Tribunale di Frosinone il danneggiante, il proprietario e l’assicurazione del veicolo ritenuto responsabile per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido, di somme a titolo di risarcimento di tutti i danni rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro stradale.
Con separato atto di citazione le controparti convenivano a loro volto i soggetti che ritenevano responsabili avanti al Tribunale di Frosinone per ivi sentirli condannare al pagamento di somme a titolo di risarcimento di tutti i danni rispettivamente subiti in conseguenza del suindicato sinistro stradale asseritamente avvenuto per fatto e colpa, nonchè a causa del manto stradale dissestato.
Riuniti i giudizi, con sentenza del 15/5/2012 il Tribunale di Frosinone ha ascritto il sinistro all’esclusiva responsabilità dei secondi nella causazione del sinistro de quo.
APPELLO
Successivamente, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure con sentenza del 16/11/2018 la Corte d’Appello di Roma ha ascritto il sinistro alla concorrente responsabilità, riducendo l’ammontare del danno liquidato dal giudice di prime cure.
CASSAZIONE
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito l’Assicurazione propose ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria (non accolti) e resistevano con controricorso i danneggiati, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria (accolti nei limiti, come infra si illustrerà).
MOTIVI ACCOLTI
Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1223, 1226, 1227, 2043 e 2059 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 nn. 3) e 5) c.p.c.”. Si dolgono del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e del danno non patrimoniale sofferto dai fratelli G.G. e D.D. per aver “subito una evidente compromissione del rapporto con il loro congiunto all’interno del nucleo familiare, avendo dovuto di fatto riorganizzare le loro abitudini di vita, in ragione della sofferenza e dello stato di ansia patito per le condizioni del familiare”, in quanto la “D.D. fu costretta a sottoporsi a sedute mediche presso specialisti in quanto affetta da sindrome ansioso-depressiva, precisando che la stessa seguì materialmente il fratello” G.G. “durante il lungo e doloroso percorso rieducativo a cui si sottopose il ragazzo… abbandonando tutte le sue attività per circa un anno e trasferendosi sia all’estero (Austria) che in Piemonte dove gli prestò assistenza quotidiana”, e “non si è sposata” ma è rimasta a vivere “ancora a casa con il fratello”, condividendo “tutti i vari tentativi di migliorare la situazione psico-fisica di quest’ultimo nella speranza di recuperare una accettabile condizione di vita”. Lamentano non essersi considerato che ” il danno riflesso subito dai congiunti di persona lesa può essere provato anche soltanto in via presuntiva”. Si dolgono non essersi dalla corte di merito ritenuto “provato il danno morale patito dai fratelli del sig. G.G. (quanto meno quello subito dalla sorella D.D. particolarmente legata affettivamente al fratello G.G., con cui convive) sulla base del notorio e delle presunzioni semplici, inferendo dalla dimostrata gravità delle lesioni riportate dal fratello la prova presuntiva del danno subito dai familiari”, non avendo ” in alcun modo dato rilievo ad elementi costitutivi chiari, univoci e dimostrati quali: 1. La convivenza del sig. G.G. con la sorella D.D.; 2. La gravità delle lesioni riportate dal sig. G.G. a seguito del sinistro per cui è causa da cui residuavano postumi invalidanti quantificati in misura non inferiore ad IP 80%, che ebbero a ripercuotersi sul naturale rapporto affettivo che legava (e lega) i germani”, nonchè alla “necessità di assistenza quotidiana per il sig. G.G. in concomitanza del primo intervento di microchirurgia (presso il (Omissis)) ed in occasione delle successive cure di recupero e neuroabilitazione in Austria, in Svizzera, in Piemonte e nel successivo quotidiano, a cui la sorella D.D. ha attivamente partecipato”.
Con il terzo motivo denunziano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2059 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.”. Si dolgono che la corte di merito “abbia ritenuto di provvedere soltanto alla personalizzazione (seppur in percentuale prossima al massimo) del risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla lesione della capacità lavorativa generica subita dal sig. G.G., non riconoscendo il richiesto danno patrimoniale da riduzione e/o perdita della capacità lavorativa specifica futura”. Lamentano che “a fronte della certezza del danno alla capacità lavorativa subito dal sig. G.G.”, la corte di merito ha “erroneamente ritenuto non “trovare applicazione… il riferimento al triplo della pensione sociale””, criterio invero dalla giurisprudenza di legittimità ritenuto applicabile ove come nella specie la vittima non avesse “alcun reddito da lavoro al momento del sinistro”.
RAGIONI ACCOGLIMENTO
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno non patrimoniale iure proprio subito dai congiunti (e in particolare dai genitori e dai fratelli) della vittima ovvero di persona come nella specie lesa in modo non lieve dall’altrui illecito non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria della salute. Tale pregiudizio va dai prossimi congiunti allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perchè la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (v. Cass., 30/8/2022, n. 25541; Cass., 8/4/2020, n. 7748; Cass., 11/07/2017, n. 17058). Sotto altro profilo, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, si è da questa Corte posto in rilievo che essa non attiene alla produzione del reddito ma si sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un’attitudine o di un modo d’essere del soggetto in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell’ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Recentemente si è da questa Corte peraltro precisato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona non significa lo stesso “assorba” anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacchè al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell’attitudine a produrre guadagni attraverso l’impiego di attività lavorativa, sicchè gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493). A tale stregua, vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l’attività lavorativa prestata all’epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche i danni gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l’invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante. Va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell’integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908). La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908). Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psicofisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza. A tale stregua, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell’integrità fisica già eserciti un’attività lavorativa e il grado d’invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (c.d. “micropermanenti”), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (v. Cass., 18/9/2007, n. 19357 ; Cass., 7/8/2001, n. 10905). Si è altresì precisato che l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211). Tale danno deve allora se del caso riconoscersi non solo in favore di soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato (es., casalinga: cfr. Cass., 12/9/2005, n. 18092) o non sia ancora in età non lavorativa (v., con riferimento al minore, Cass., 17/1/2003, n. 608), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, 8 n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all’invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima. A tale stregua, un danno anche patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un’occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un’attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell’età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass., 30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801. E, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782 ; Cass., 4/11/2020, n. 24481). Mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (v., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all’art. 137 cod. ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608). Emerge pertanto evidente che trattandosi di invalidità generica come nella specie integrante ipotesi di c.d. macropermanente (dell’80%) rimane invero integrata la lesione non solo di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell’aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicchè la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782 ; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ) ma anche sotto il (differente) profilo dell’eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l’invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro. Si tratta, in quest’ultima ipotesi, di un aspetto del danno da lucro cessante (cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15385) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di chance, da questa Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111) bensì danno certo ed attuale in proiezione futura (nella specie, ad esempio la perdita di un’occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito). Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell’assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737). La sua attribuzione, se dal giudice del merito riconosciuta come dovuta non realizza invero duplicazione alcuna nemmeno in presenza del riconoscimento e liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, il quale attiene invero al risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato consegua in relazione al differente aspetto dell’impossibilità di attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211). Quanto al danno patrimoniale subito dai congiunti di persona deceduta o lesa a causa dell’altrui fatto illecito va sotto altro profilo ribadito che il diritto al relativo risarcimento ai medesimi iure proprio spettante ex art. 2043 c.c. richiede l’accertamento che risultino in conseguenza dello stesso in effetti privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire o goduto in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III, 06/02/2007, n. 2546). Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966). Si è al riguardo precisato che il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all’attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830). Ai fini della prova presuntiva, ben può la prova del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio (cfr. Cass., 11/5/2010, n. 11353), essendo al riguardo invero sufficiente addirittura la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte (cfr. Cass., 24/11/2010, n. 23816; Cass., 2/11/2009, n. 23142; Cass., 1/8/2001, n. 10482. E già Cass., 13/11/1976, n. 4200). Atteso che la presunzione solleva la parte ex art. 2697 c.c. onerata di provare il fatto previsto (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), allorquando ammessa essa -in assenza di prova contraria- impone infatti al giudice di ritenere il medesimo provato (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Provato presuntivamente (a fortiori in mancanza come nella specie di elementi anche solo indiziari di segno contrario dedotti dalla parte a cui svantaggio opera la presunzione) l’an del danno patrimoniale da lucro cessante (cfr. Cass., 16/5/2013, n. 11968; Cass., 11/11/1996, n. 9835), il quantum va quindi liquidato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111 , e, più recentemente, Cass.,12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211). Quanto alle spese mediche, va osservato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in quanto si tratti di cure e interventi medici effettuati in conseguenza del sinistro, allo stesso connesse quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento esse rimangono a carico del danneggiante, anche se effettuate all’estero (cfr. Cass., 27/10/2015, n. 21782 ) o in clinica privata (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5801). Così come per il danno non patrimoniale (con riferimento al quale cfr., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273 ; Cass., 9/5/2011, n. 10108), anche per il danno patrimoniale, attesa la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui (anche) tale categoria generale si compendia, è infatti necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (cfr., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211). Nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice deve allora garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro nei suesposti termini, sia sotto il profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto (v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211 ) sia avuto riguardo alla congruità della relativa quantificazione. Nella giurisprudenza di legittimità si è sottolineato che il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato/creditore non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie, che si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.
17.11.2023