VICENDA GIUDIZIALE
Con sentenza n. 14 del 19 gennaio 2020 il Tribunale di Paola, in una vicenda di responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale, riteneva che la dinamica del sinistro, per come ricostruita dai Carabinieri intervenuti sul luogo dopo il fatto, deponesse nel senso di un concorso di responsabilità dei due conducenti avendo entrambi tenuto condotte imprudenti ed effettuato manovre non consentite: in particolare il conducente della Renault iniziò una manovra di svolta a sinistra (verosimilmente per accedere al parcheggio di un ristorante che si trovava sull’altro lato della strada) nonostante la segnaletica orizzontale fosse costituita dalla striscia continua; il conducente della Mercedes tentò contemporaneamente un sorpasso, anch’esso non consentito e non rispettò la distanza di sicurezza dal veicolo sorpassato.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale limitatamente ai fratelli del deceduto, nonché al cognato, marito e ai figli di questi, questi ultimi quattro tutti conviventi del de cuius e ha liquidato il danno secondo i valori minimi delle tabelle del Tribunale di Milano, ridotto di un terzo relativamente ai nipoti e al cognato in considerazione del diverso grado di parentela rispetto ai fratelli; invece ha rigettato le domande di danno da perdita del rapporto parentale di tutti gli altri congiunti nonché quelle di danno patrimoniale e di danno terminale da chiunque proposte;
Avverso la sentenza del Tribunale di Paola hanno proposto appello i prossimi congiunti del defunto, proponendo i seguenti motivi.
MOTIVI APPELLO
Accertamento del concorso di colpa ex art. 2054, 2 co c.c.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità concorrente di M. nel verificarsi del sinistro, disattendo le chiare indicazioni fornite dai testi (M e L) che hanno entrambi riferito di una condotta di guida assolutamente anomala da parte di FC che si sarebbe spostato prima verso la parte sinistra della carreggiata, poi verso destra e poi di
Nella ricostruzione della più probabile dinamica del sinistro il Tribunale si è attenuto alle risultanze della relazione redatta dai Carabinieri che, sulla base delle tracce rinvenute in loco, dei danni riportati dai veicoli e della posizione dagli stessi assunta all’esito dell’urto, hanno ritenuto che l’impatto si verificò a seguito della
manovra di svolta a sinistra posta in essere da FC mentre MA era in fase di sorpasso. Considerato che la segnaletica orizzontale in quel punto era costituita da striscia continua il Tribunale ha ritenuto che entrambe le manovre poste in essere dai conducenti fossero ugualmente vietate ed ugualmente dotate di efficienza causale nel verificarsi del sinistro. Sostengono gli appellanti che, invece, dalle deposizioni dei testi risulterebbe chiaro che nessuna manovra di sorpasso stesse compiendo MA e che, al contrario, fu il solo FC a tenere una condotta di guida cosi anomala da confondere gli automobilisti che seguivano.
Deve qui in primo luogo rilevarsi che di una manovra di sorpasso lo stesso teste (M) ha riferito ai Carabinieri nel corso della sua audizione a sit il 12 luglio 2010. E’ vero che poi nel corso della deposizione resa in giudizio, su specifica domanda, ha corretto il tenore di tale dichiarazione precisando che con manovra di sorpasso intendeva riferirsi al superamento da parte di A del veicolo di che si era spostato sulla piazzola di destra, ma così facendo ha introdotto per la prima volta un elemento completamente nuovo nella sua narrazione non in linea con quanto riferito subito dopo il fatto ai Carabinieri.
Peraltro dalle dichiarazioni rese dal teste (L) che seguiva immediatamente l’auto sia nell’immediatezza dei fatti che nel corso della deposizione in giudizio emerge lo spostamento verso destra della Renault rappresentò solo una parte, sebbene anomala, della complessiva manovra di svolta a sinistra. La tesi del sorpasso quindi non appare adeguatamente sconfessata dalle deposizioni testimoniali. Ma il concorso di colpa di uno dei due soggetti coinvolti rimane fermo anche accedendo alla tesi di parte appellante secondo la quale egli rimase sempre nella sua corsia di pertinenza, posto che in questo secondo caso l’urto con conseguenze così disastrose deve ritenersi frutto del mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, distanza che ha appunto la funzione di consentire un tempestivo arresto in ipotesi di condotta anomale del veicolo antecedente. Peraltro se è vero che l’antagonista tenne negli attimi precedenti il sinistro una condotta di guida altamente anomala ma che fu chiaramente percepita come pericolosa anche dai conducenti dei due veicoli che seguivano l’auto è chiaro che anche quest’ultimo avrebbe potuto avvedersi di tale anomalia in tempo utile ad evitare l’urto.
Il pari concorso di colpa dei conducenti nel caso in esame appare frutto non della regola presuntiva di cui all’art. 2054 c.c. secondo comma, ma proprio della concreta ricostruzione del sinistro e dall’apporto causale di ciascun conducente.
Prova del legame affettivo
Con il secondo motivo di censura gli appellanti si dolgono delle valutazioni compiute dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza e consistenza dei danni da perdita del rapporto parentale.
La prima parte del motivo consiste nella critica al mancato riconoscimento del danno parentale nei confronti dei nipoti del de cuius.
Affermano gli appellanti che il Tribunale ha ingiustificatamente disatteso le prove testimoniali che univocamente depongono nel senso della ricorrenza di un solido e rilevante rapporto affettivo tra i nipoti e lo zio, confermato peraltro dalla circostanza che tutte le abitazioni sono vicine e che presso il domicilio del de cuius ha vissuto anche la madre sicchè quella casa costituiva di fatto il punto di riferimento dell’intero parentado.
Il motivo è nel complesso infondato e deve essere disatteso. In punto di fatto occorre rilevare che la circostanza di fatto da ultimo indicata (convivenza della madre di MA con il figlio ) non è stata mai allegata né ha formato oggetto di richieste istruttorie: la circostanza è stata spontaneamente riferita da uno dei testi nel corso della deposizione senza tuttavia che esistano elementi obiettivi di riscontro.
Deve poi evidenziarsi che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi da ultimo ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8218/2021 che dando continuità ad un orientamento inaugurato con la pronuncia 21230/2016, essenzialmente fondato sulla duplice esigenza di consentire la tutela risarcitoria per perdita del rapporto parentale anche al di fuori della famiglia nucleare e in assenza di un rapporto di convivenza e al contempo di evitare indiscriminati allargamenti ne confronti di soggetti non titolari di un effettivo legame al de cuius.
Leggendo alla luce di dette coordinate le risultanze della prova orale deve convenirsi con il Tribunale in ordine alla loro inidoneità a fornire la prova di un simile legame. Le dichiarazioni rese dai testi scontano infatti la medesima genericità dei capitoli di prova che hanno inteso mettere insieme (ai fini che occupano) tutti i soggetti assistiti dal medesimo difensore, indipendentemente dal grado di parentela e dal tipo di rapporto esistente con il de cuius. Cosi il teste dopo avere confermato la munificenza del de cuius nei confronti di tutti i suoi parenti ha precisato tuttavia di conoscere bene solo il nucleo familiare di un parente. Peraltro lo stesso motivo di impugnazione continua a fare riferimento allo stretto legame che sussisteva tra il de cuius e tutti gli appellanti (nove) senza alcuno specifico riferimento alla situazione dei nipoti esclusi. Le uniche due circostanze di fatto riferite dal teste ed espressamente richiamate nel motivo di appello ovvero la condivisione da parte di tutti gli attori delle occasioni di festività e socialità e l’abitudine del de cuius di saldare il conto delle consumazioni al bar dei propri nipoti (anche qui senza alcun espresso riferimento ai nipoti non conviventi) non consentono in alcun modo di ritenere provato con specifico riferimento ai nipoti appellanti, l’esistenza del legame di cui si discute.
Criteri di quantificazione del danno da perdita parentale
Nella seconda parte del motivo gli appellanti lamentano il criterio di quantificazione del danno.
Con riferimento alla sorella si lamenta la omessa considerazione del rapporto di convivenza con il fratello e la consequenziale liquidazione secondo i minimi tabellari, invocandosi, al contrario, una liquidazione prossima al massimo.
Con riferimento al fratello parimenti viene ritenuta irragionevole la liquidazione nella misura minima nonostante la prova orale avesse confermato l’assiduità della frequentazione e l’intensità del rapporto.
Parimenti con riferimento al cognato e ai nipoti si assume l’ingiustizia della opera decurtazione nella misura di un terzo del minimo tabellare applicato ai fratelli, evidenziando che il minor grado di parentela non assume rilevanza in presenza di un rapporto di stabile convivenza.
CRITERI DI ACCOLGIMENTO SUL MOTIVO
Il motivo è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Sul punto si rendono necessarie alcune premesse: gli appellanti non contestano il criterio tabellare applicato dal giudice e, quindi, l’applicazione delle tabelle di Milano nella versione vigente al momento della decisione ma solo la declinazione concreta del criterio operata dal Giudice; la versione delle tabelle di Milano utilizzata dal Tribunale di Paola prevedeva un sistema c.d. a forbice che per ciascun grado di parentela indicava un minimo e un massimo lasciando al giudice ampia discrezionalità nella liquidazione; tra i rapporti di parentela contemplati da quelle tabelle non figura quello zio/nipote e tanto meno il rapporto di affinità col cognato.
Il rapporto zio/nipote, disciplinato dalle tabelle di Roma, sarà poi inserito nella versione delle Tabelle di Milano del 2022.
Fatte tali premesse deve riconoscersi la fondatezza della censura con riferimento alla sorella del de cuius: non v’è dubbio che il rapporto di convivenza con il fratello, sostanzialmente mai interrotto dalla nascita e proseguito anche a seguito della formazione da parte della donna di un proprio nucleo familiare, è un elemento dal quale potere ragionevolmente presumere una intensità del legame che giustifica da sola l’innalzamento del minimo tabellare, peraltro indiscriminatamente applicato ne confronti di tutti i fratelli. La prova testimoniale pur con i limiti di genericità di cui sopra si è detto ha peraltro confermato che alla convivenza corrispondesse effettivamente la condivisione del quotidiano e l’esistenza di un rapporto di reciproca solidarietà che giustifica una liquidazione in aumento del minimo che la Corte reputa equo fissare nella misura del 50%: l’importo considerato dal Tribunale di € 24.020 (corrispondente al minimo delle tabelle allora vigenti) va quindi aumentato a 36.030,00 euro e ridotto poi della metà in ragione del riconoscimento del concorso di colpa, l’importo così ottenuto di 18.015,00 euro va poi rivalutato dalla data della sentenza di primo grado a quella odierna per consentire una liquidazione espressa in valori attuali, sicché la somma in concreto spettante è pari ad € 20.897,40. Su detta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno andranno calcolati gli interessi legali secondo quanto espressamente previsto dalla sentenza di primo grado con statuizione sul punto non impugnata da nessuno.
Con riferimento ai nipoti, considerato che il criterio tabellare applicato non prevedeva espressamente questo grado di parentela e che il Tribunale ha fatto riferimento come importo base a quello previsto per i fratelli, deve convenirsi con gli appellanti che la riduzione di un terzo non trova alcuna plausibile giustificazione: i nipoti come la sorella sono legati al de cuius da un vincolo di consanguineità e hanno condiviso con lui sin dalla nascita la propria quotidianità, sicchè lo zio è stato per loro sostanzialmente un componente della loro famiglia nucleare. La semplice differenza di grado di parentela non è sufficiente a spiegare la presunzione di un diverso e minore impatto emotivo esistenziale rispetto a quello sortito sulla madre dalla morte del fratello, sicché ad essa va senz’altro riconosciuto lo stesso importo riconosciuto alla madre ovvero 20.897,40 ciascuno. Su detta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno andranno calcolati gli interessi legali secondo quanto espressamente previsto dalla sentenza di primo grado con statuizione sul punto non impugnata da nessuno.
Discorso a parte va invece compiuto per il cognato rispetto al quale sarebbe in realtà lecito interrogarsi sulla stessa sussistenza del diritto al risarcimento posto che fin qui nessun sistema tabellare e nessun arresto della giurisprudenza di legittimità ha allargato agli affini la cerchia dei risarcibili. L’assenza di appello incidentale preclude ovviamente l’esame della questione ma al contempo non si ravvisano ragioni valide per aumentare una liquidazione di cui è dubbio lo stesso fondamento.
17.11.2023