Protagonista della vicenda è un conduttore moroso, il quale, convenuto in un giudizio di sfratto, richiede in via subordinata la concessione del termine di grazia.
All’esito della concessione del termine di grazia persiste però il suo inadempimento ed il giudice convalida lo sfratto con ordinanza ai sensi dell’art. 663 c.p.c..
Avverso detta ordinanza il conduttore propone appello che è viene dichiarato inammissibile.
Il “perché” ce lo spiega la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia in esame, affronta il tema dell’impugnazione del provvedimento di convalida.
I Giudici precisano che essendo consentito l’appello avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge “restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell’opposizione tardiva di cui all’articolo 668 c.p.c., è inammissibile l’appello proposto contro un’ordinanza di convalida pronunciata a seguito di mancata sanatoria nel termine della morosità, poiché l’ordinanza è pronunciata correttamente”.
Infatti, nel caso in esame, il conduttore ha manifestato implicitamente “una prevalente volontà solutoria incompatibile con quella di opporsi alla convalida, la quale non può più ritenersi condizionata alla mancata proposizione dell’opposizione, secondo quanto dispone l’art. 665 c.p.c., bensì al mancato pagamento del dovuto nel termine che ha carattere perentorio”.
Pertanto, per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all’instaurazione del subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato.
In conclusione, in presenza del termine di grazia, l’ordinanza non è impugnabile ed il provvedimento è soggetto soltanto al rimedio dell’opposizione tardiva di cui all’art. 668 c.p.c.
17.11.2023