La tolleranza dell’inadempimento da parte del creditore non integra una rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, purché contestualmente o successivamente a tale atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di avvalersi della predetta clausola.
La clausola risolutiva espressa costituisce un rimedio all’inadempimento contrattuale che le parti possono pattuire nel contratto, stabilendo che quest’ultimo possa essere risolto, per volontà della parte non-inadempiente qualora l’altra parte non adempia una determinata obbligazione, a prescindere dalla gravità dell’inadempimento.
Il Tribunale di Venezia, seguendo il costante orientamento della giurisprudenza, riteneva che i principi generali dettati in materia di clausola risolutiva espressa ben potessero trovare applicazione anche nel caso di un contratto triennale di distribuzione, nel quale era stata inserita una clausola risolutiva espressa a favore del concedente ed azionabile qualora non vengano raggiunti determinati obiettivi minimi di vendita da parte del distributore.
Nel caso concreto, al termine del primo anno di validità del contratto, il concedente riscontrava che i predetti obiettivi non erano stati raggiunti e anche nei primi mesi del secondo anno i risultati apparivano inferiori alle aspettative; pertanto, il concedente comunicava per iscritto al distributore la sua intenzione di risolvere il contratto, avvalendosi della predetta clausola risolutiva espressa.
A fronte di ciò, il distributore agiva nei confronti del concedente, lamentando la malafede di quest’ultimo, in ragione del fatto che questi, nonostante la consapevolezza del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’anno precedente, avesse, comunque, continuato, spontaneamente, ad eseguire il contratto, rinunciando, così, tacitamente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Il Tribunale di Venezia rigettava, tuttavia, tale prospettazione, ritenendo, al contrario, che “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice”, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo (quale, ad esempio, l‘accettazione di un pagamento parziale o tardivo), “non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento”.
Per di più, laddove nella clausola manchi un termine specifico entro il quale contestare l’altrui inadempimento (costituito, nel caso in commento, dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati) il fatto che il creditore non si avvalga immediatamente di tale clausola, a maggior ragione dovrà essere ritenuto come un atto di mera tolleranza, non rappresentando una rinuncia alla facoltà di avvalersi del rimedio previsto dall’art. 1456 c.c.
In ragione di ciò, il Tribunale di Venezia precisava, inoltre, che a seguito della dichiarazione del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa per l’inadempimento della controparte, diviene irrilevante l’accettazione o meno della risoluzione da parte del debitore, dal momento che “gli effetti della risoluzione dipendono dal fatto che il creditore abbia esercitato il suo diritto potestativo”, operando di diritto tale effetto risolutivo, senza necessità di provare la gravità dell’inadempimento.
20.11.2023