Il fatto che una società estera istituisca in Italia una sede secondaria o una stabile organizzazione per lo svolgimento di determinate attività non è sufficiente ad attribuire a quest’ultima una personalità giuridica distinta ed autonoma da quella della società principale estera.
Il principio è stato pronunciato da una recentissima ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che se una società estera decentra in Italia alcune attività, ciò non è sufficiente a far acquistare ex se alla sede italiana una personalità giuridica distinta ed autonoma dalla casa-madre, dal momento che “la circostanza che una società di diritto straniero possa avere una sede in Italia non basta certo a sostenere l’esistenza di due soggetti di diritto”.
Ciò trova giustificazione nel fatto che “la personalità giuridica una società commerciale l’acquista con la stipula d’un atto pubblico e l’iscrizione nel registro delle società” e non con l’intestazione in capo alla stessa di documenti di altro tipo.
Solamente a seguito dell’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, infatti, una società di capitali acquista una propria personalità giuridica, avendo tale iscrizione un’efficacia costitutiva.
20.11.2023