12.10.2023 Icon

Conflitto di interessi e abuso di maggioranza

La delibera assembleare di nomina dell’amministratore unico di s.r.l., adottata con il voto determinante del socio poi eletto amministratore, è annullabile se sussiste un conflitto di interessi tra questi e la società, ravvisabile solo quando il primo sia portatore di un interesse contrastante con quello della società e la realizzazione di tale interesse comporti il sacrificio di quello sociale.

Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 6 febbraio 2023, n. 1979, emessa al termine di un giudizio introdotto dalla socia di una s.r.l., nei confronti di quest’ultima, per vedere invalidare la delibera assembleare con la quale era stato sostituito l’amministratore unico della società. In particolare, secondo l’attrice, essendo la delibera finalizzata a nominare – quale nuovo amministratore – il socio il cui voto era stato determinante ai fini dell’adozione della delibera, quest’ultimo non sarebbe stato legittimato a partecipare alle operazioni di voto.

Secondo il Tribunale “sussiste conflitto di interessi tra socio e società soltanto quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore – con riferimento a una specifica delibera – di un duplice e contrapposto interesse: da un parte il proprio interesse di socio e dall’altra l’interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l’uno se non sacrificando l’altro”.

Inoltre, il Tribunale ha precisato che l’abuso di potere della maggioranza rappresenterebbe un limite al principio maggioritario e che esso, in quanto tale, “è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: (i) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società (deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico- pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale); (ii) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali” (requisiti, questi ultimi, alternativi tra loro).

In virtù di quanto sopra precisato, il Tribunale nel caso di specie rigettava la domanda attorea in quanto riteneva mancante l’allegazione dell’interesse sociale asseritamente pregiudicato dalla delibera de qua, rispetto al quale l’interesse personale del socio (poi nominato amministratore) si sarebbe posto in conflitto.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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