Si segnala una interessante e recentissima sentenza del Tribunale di Roma, intervenuta in punto di verifica del merito creditizio.
La controversia origina da un’azione di recupero dei crediti maturati con riferimento ad un prestito personale, cui faceva seguito l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli eredi del de cuius.
Tra le varie eccezioni, la difesa avversaria lamentava la violazione dell’art. 124 bis TUB da parte dell’istituto finanziario che ha concesso un finanziamento senza considerare le difficoltà economiche, nonché lo status di salute, in cui controparte versava al momento della stipula del contratto.
Il Giudice adito, nel rigettare l’eccezione sollevata, ha statuito che: “secondo la giurisprudenza di merito, in linea con quella comunitaria, la verifica del merito creditizio è completa ed esaustiva anche se risulti circoscritta ad una mera disamina dei documenti forniti dal consumatore, non essendo a tal fine indispensabile la consultazione delle banche dati pertinenti”.
Prima di erogare il prestito richiesto, l’istituto finanziario ha compiutamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato, richiedendo la consegna della documentazione necessaria a vagliare le possibilità del richiedente di poter adempiere alle obbligazioni assunte. Di converso, qualora la finanziaria non avesse effettuato la verifica di tale documentazione e dunque del merito creditizio, non avrebbe potuto erogare il finanziamento.
Inoltre, La società finanziatrice ha preventivamente interrogato il sistema di informazione creditizia e le banche dati partecipate, senza aver riscontrato segnalazioni pregiudizievoli a carico dell’attore.
Sulla questione il Giudice ha evidenziato che: “la mancanza di segnalazioni pregiudizievoli a carico del soggetto da finanziare impedisce di considerare il finanziatore responsabile della mancata valutazione del merito creditizio”.
Concludendo, il Tribunale ha statuito che: “non rilevano le condizioni di salute di (omissis), non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo alla società finanziatrice di verificare le condizioni fisiche dei soggetti che richiedono la concessione di un finanziamento”.
Dunque, non è stato posto in essere alcun comportamento contrario alle disposizioni del Testo Unico Bancario e ai principi di buona fede e trasparenza.
Per tali ragioni, il Giudice non ha ritenuto meritevole di accoglimento l’opposizione sollevata ex adverso.
20.11.2023