06.07.2022 Icon

ACF: ordini stop-loss e blocchi delle vendite senza limiti di prezzo

I mercati finanziari sono caratterizzati da periodi di rapida fluttuazione e volatilità, imprevedibili, alle volte, anche per i trader professionisti. 

Con lo strumento dello stop-loss, il trader può limitare le perdite fissando una cifra massima raggiunta il quale “si chiude fuori dal trade”. 

Se il prezzo dello strumento scende al di sotto della soglia indicata dal trader, la partecipazione nello strumento sarà venduta al prossimo prezzo di mercato disponibile.

L’ordine stop-loss impostato rimane in vigore fino alla cancellazione ovvero finchè la posizione non sarà liquidata.

Ma non sempre lo strumento dello stop-loss può servire da escamotage per contenere le eventuali perdite.

Invero, con la decisione in commento, l’ACF chiarisce che la mancata esecuzione dell’ordine di vendita a causa di eventuali blocchi delle vendite senza limiti di prezzo stabiliti da Borsa italiana, non dipendono da condotte o violazioni della Banca-intermediario che ha tempestivamente informato il cliente.

Nel caso in esame, Parte ricorrente aveva inserito alle ore 18:28 del 2 settembre 2020 per il tramite dell’applicazione web dell’intermediario convenuto un ordine condizionato di vendita con strategia stop-loss avente ad oggetto 400.000 azioni. 

Il ricorrente aveva appreso la mattina seguente che l’ordine di vendita non era stato eseguito in quanto Borsa Italiana aveva temporaneamente impedito l’immissione di ordini senza limiti di prezzo su tali titoli. 

Veniva pertanto contestata all’intermediario la mancata comunicazione che l’ordine di vendita non avrebbe potuto trovare esecuzione a causa delle limitazioni operative imposte da Borsa Italiana. In particolare, il ricorrente sosteneva che l’intermediario convenuto, una volta venuto a conoscenza dell’avviso di Borsa Italiana avrebbe dovuto apporre le opportune modifiche sulle proprie piattaforme di trading, in modo da precludere ai propri clienti la possibilità di inserire ordini di questo tipo. 

Dopo avere precisato di essere riuscito a vendere le azioni in suo possesso il successivo 4 settembre 2020, il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno subito, quantificato in € 8.164,00 (ossia la differenza tra il controvalore che avrebbe realizzato se l’ordine condizionato di vendita delle azioni avesse trovato esecuzione il 2 settembre 2020 e il controvalore che ha effettivamente ottenuto dalla loro effettiva liquidazione).

L’intermediario-resistente si costituiva rilevando che il ricorrente aveva impartito l’ordine di vendita “best execution”, ossia senza indicare il limite di prezzo, in un orario successivo a quello di chiusura dei mercati. 

L’intermediario contestava altresì le asserzioni avversarie relative alla mancata comunicazione al ricorrente che l’ordine di vendita non avrebbe potuto trovare esecuzione a causa delle limitazioni operative imposte da Borsa Italiana. 

Invero il ricorrente era stato tempestivamente informato della circostanza sia tramite l’applicazione web utilizzata dal cliente per impartire l’ordine di cui si discute, sia mediante il canale di internet banking, specificando che l’informativa circa l’impossibilità di negoziare le azioni mediante ordini di vendita privi di limite di prezzo al ribasso era stata resa disponibile al ricorrente su tali piattaforme il giorno successivo alla trasmissione al mercato dell’ordine contestato.

Nel caso specifico, poi, non era dovuta alcuna specifica informativa circa eventuali restrizioni alla negoziazione disposte da Borsa Italiana sull’operatività in azioni posto che l’art. 7 del contratto quadro indicava chiaramente che “le informazioni relative alla situazione di mercati dei titoli azionari, o di eventuali restrizioni alla negoziazione non dipendenti dalla banca” non rientrano tra quelle che l’intermediario è tenuto a fornire al cliente. 

Il Collegio, esaminati gli atti delle parti, non ha ritenuto di accogliere il ricorso del cliente abbracciando le deduzioni della parte resistente in ordine alle informazioni che l’intermediario è tenuto a comunicare al ricorrente non ritenendo la sussistenza di un obbligo di informazione in ordine alle limitazioni operative imposte da Borsa Italiana, consistenti nell’impossibilità di immettere ordini senza limiti di prezzo su tali titoli. 

Inoltre, dalla documentazione depositata, la Consob ha potuto rilevare come l’intermediario non avesse l’obbligo di impedire al ricorrente l’inserimento di ordini d’investimento che non potevano trovare esecuzione nei mercati di riferimento. Infatti, nel Contratto Quadro, all’art. 42, era esplicitamente pattuito che “qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico – operativa, a tali istruzioni. La Banca informa il Cliente dell’eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni”.

La mancata esecuzione di tale ordine di vendita è stata quindi tempestivamente comunicata al ricorrente, come visto, sia tramite l’applicazione web dal quale è stato impartito l’ordine, sia mediante il canale di internet banking. Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’intermediario avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, assolvendo a tutti i propri obblighi informativi in ordine all’operazione contestata.

Infine, è stata respinta anche la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente, il quale non ha neppure provato l’effettiva sussistenza di un danno risarcibile. Infatti, anche ove avesse inserito nell’ordine oggetto del ricorso un prezzo limite al ribasso, così da permettere la sua esecuzione sul mercato, egli avrebbe comunque ottenuto dalla vendita delle azioni lo stesso controvalore che ha poi effettivamente percepito dalla loro liquidazione. 

ACF – Decisione n. 5387 del 3 maggio 2022

Federica Mendolia – f.mendolia@lascalaw.com

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