Nel caso in cui il curatore preveda all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. si applica nella sua interezza. Ne discende che: l’ordinanza emessa dal G.D. ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., mentre non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Così la Cassazione si è espressa in tema di vendita di immobili effettuata nel fallimento secondo le norme del c.p.c.
Nel caso di specie, un Curatore vendeva un intero immobile che era stato acquistato dal soggetto fallito in regime di comunione legale dei beni con la moglie, la quale proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., avverso il provvedimento di aggiudicazione dell’immobile, lamentandone l’illegittimità perché era stato disposto di un bene appartenente solo in parte al fallito.
Essendo il provvedimento reclamato ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. costituito dal verbale di aggiudicazione predisposto dal curatore delegato alla vendita, secondo la Suprema Corte esso non incideva direttamente, in via decisoria e definitiva, sul diritto di comproprietà della ricorrente, il quale sarebbe stato compromesso soltanto dal successivo decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., un provvedimento che non statuisce in via decisoria e definitiva sul diritto che la parte assume leso.
Con l’occasione, poi, la Corte ha voluto ribadire che la previsione all’interno del programma di liquidazione fallimentare che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del c.p.c. fa sì che la disciplina relativa alla delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. si applichi integralmente. Pertanto, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Delegato ex art. 591-ter, occorreva proporre reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies.
Tuttavia, la Cassazione osserva come, a seguito della recente riforma del processo civile, per i soli procedimenti introdotti a seguito del 30 giugno 2023, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione del reclamo dovrà essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., cui, in sede concorsuale, corrisponde l’art. 26 l.f. (e corrispondente art. 124 CCII).
20.11.2023