Il Legislatore ha introdotto disposizioni che limitano l’omologazione forzosa della proposta di transazione fiscale e contributiva (c.d. cram down) presentata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali alla proposta formulata loro dal debitore.
La ratio della previsione del cram down, come si legge espressamente nella Relazione Illustrativa del D. Lgs n. 14/2019, è quella di “superare le ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi”, pur rientrando il dissenso – od il silenzio – manifestazione della discrezionalità amministrativa che caratterizza gli istituti dell’accordo di ristrutturazione e del concordato in quanto basati sul consenso. In passato, quindi, la disciplina del cram down era basata esclusivamente nell’ottica della convenienza della proposta di accordo rispetto all’alternativa liquidatoria.
Tuttavia, il Legislatore è dovuto intervenire sulla disciplina dell’omologazione forzosa della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione come reazione a vari casi di uso distorto dell’istituto, per effetto del quale sono state di fatto aggirate e vanificate le cause di prelazione che assistono i crediti tributari.
Nel vigore della precedente disciplina, tale vero e proprio abuso della transazione fiscale è stato per lo più relativo a proposte che hanno previsto soddisfacimenti irrisori dei crediti tributari formulate nell’ambito di accordi sostanzialmente rivolti solo al Fisco e con notevole ritardo rispetto all’insorgenza della crisi finanziaria dell’impresa, dopo che i crediti tributari erano aumentati. Tali accordi sono stati omologati perché veniva comunque offerto un pagamento – sebbene di pochi punti percentuali – migliore rispetto all’alternativa liquidatoria, requisito necessario e sufficiente per alcuni Tribunali per l’omologazione forzosa, sebbene non condiviso unanimamente dalla giurisprudenza (La Corte d’Appello di Milano, il Tribunale di Salerno, ed il Tribunale di Lecce hanno, invece, ritenuto che simili proposte di transazione costituissero un abuso del diritto).
Il legislatore intervenuto per limitare tale abuso ha introdotto la nuova norma, la quale prevede che l’omologazione della transazione da parte del Tribunale (anche forzosamente) se proposta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando, oltre a essere – come in passato – conveniente per i creditori pubblici rispetto all’alternativa liquidatoria e determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60 o del 30 per cento dei crediti oggetto dell’accordo, ricorrono anche le ulteriori condizioni seguenti: non abbia natura liquidatoria e purché il soddisfacimento dei creditori tributari e previdenziali sia pari almeno:
- al 30% dell’ammontare complessivo dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti;
- al 40% dell’ammontare complessivo dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento proposta non eccede il periodo di dieci anni, se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti è inferiore ad un quarto dell’importo complessivo dei crediti.
La nuova disciplina si applica alle proposte di transazione depositate in data successiva al 13 giugno 2023, ossia in corrispondenza con il DL 69/2023, prevedendo, infatti, il comma 6 dell’art. 1bis introdotto dalla Legge 103/2023, un effetto retroattivo della norma.
In conclusione, il legislatore con l’introduzione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103 ha introdotto ulteriori limiti alla disciplina del cram down, di fatto limitando l’abuso dell’istituto, tuttavia rendendo gli accordi di ristrutturazione inutilizzabili nei casi in cui sia prevista una percentuale di soddisfacimento inferiore al 30% o 40% del credito erariale e previdenziale, nonostante potessero paradossalmente rappresentare la migliore soluzione per il debitore e per i creditori interessati.
20.11.2023