Un cessionario si oppone all’omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore contestandone la convenienza nonostante la cedente avesse a suo tempo omesso di valutare il merito creditizio in sede di delibera del mutuo.
Il Tribunale di Bergamo offre interessanti spunti in riflessione sul tema della possibilità per il creditore di opporsi all’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, qualora la proposta sia ritenuta non conveniente.
Nel caso di specie, il soggetto opponente è un cessionario di un rapporto di mutuo secondo cui il piano dei pagamenti proposto dal debitore si delineerebbe in un intervallo temporale eccessivamente dilatato (ben sette anni), circostanza sconveniente rispetto alla prospettiva di rientro in una sola soluzione, garantita dalle alternative procedure – individuali o concorsuali – a carattere liquidatorio.
I Giudici orobici tracciano un rapido escursus normativo, analizzando gli articoli del Codice della Crisi dirimenti per questo tema.
In primo luogo, viene ricordato quanto disposto dall’articolo 69, comma 2, ove si prevede che al creditore che abbia causato colpevolmente il sovraindebitamento del debitore ricorrente sia preclusa la possibilità di opporsi o reclamare l’omologa del piano per lamentare la mancanza di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Altresì, il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 68, comma 3, del Codice. Il Professionista facente funzioni di O.C.C., prevede la norma, nella propria relazione deve esaminare ed argomentare se i creditori abbiano o meno valutato diligentemente il merito creditizio del debitore in sede di istruttoria per la delibera dell’affidamento.
Ebbene, nel caso di specie il Gestore della Crisi aveva chiarito come l’Istituto di Credito erogante avesse a suo tempo concesso un finanziamento fuori dalle capacità economiche dei richiedenti. Dunque, eventuali contestazioni all’omologa della Banca ricadrebbero nell’ombra del divieto imposto dal citato art. 68, CCII.
Poco importa, diranno molti, atteso che l’originario creditore aveva ceduto il proprio credito e che, nel caso di specie, il soggetto opponente, essendo un cessionario, nemmeno avrebbe potuto mai svolgere alcuna valutazione del merito creditizio.
Non è così secondo i Giudici Bergamaschi: la sanzione di non potersi opporre all’omologa o presentare reclamo si applica per estensione anche ai soggetti aventi causa.
Tale ricostruzione, va detto, è assai peculiare.
Ciò che occorre, d’altro lato, rilevare è come il principio, allo stato, abbia trovato applicazione solo in sede di merito. Occorrerà dunque attendere di sapere se anche i giudici di legittimità saranno concordi con tale impostazione.
20.11.2023