Il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento determina la riduzione a lieve del livello di eventuale colpa del debitore finanziato, con conseguente omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti.
Il caso riguarda una pronuncia del Tribunale di Torino di omologa di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nell’ambito della quale un creditore ha presentato osservazioni alla proposta pubblicata sul sito del Tribunale e comunicata dal professionista dell’OCC, sostenendo la sussistenza della colpa grave del debitore per aver fatto ricorso a finanziamenti “a catena”.
A seguito delle repliche formulate dal professionista dell’OCC, il Tribunale, oltre ad aver ritenuto necessaria la ripetuta richiesta di finanziamenti e non maggiormente conveniente l’alternativa liquidatoria, ha statuito altresì che, per configurare il requisito soggettivo della colpa grave, non si possa prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l’aver concesso il credito in un momento in cui l’ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza.
Come noto, nell’ambito della procedura di sovraindebitamento di cui si discute, il professionista dell’OCC è tenuto a verificare la corretta valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.
Quello che la pronuncia in commento si spinge ad affermare, in contrasto con una precedente giurisprudenza, è che la valutazione non corretta del merito creditizio comporta l’esclusione della colpa grave del sovraindebitato.
Ebbene, il finanziatore, a fronte di una giurisprudenza così orientata, dovrà porre sempre più attenzione nel verificare l’effettiva capacità patrimoniale del debitore di adempiere all’obbligazione, rischiando altrimenti di concorrere con il debitore nella causa del sovraindebitamento e di subire l’omologa di un piano non soddisfacente.
20.11.2023