I creditori concorsuali possono autonomamente agire in via esecutiva sui beni del fallito costituiti in un fondo patrimoniale, se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.
Nel caso in esame, la Cassazione ha accolto il ricorso di due coniugi, di cui uno dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile di una S.a.s. fallita, presentato a seguito del rigetto del reclamo proposto dagli stessi dinanzi al Tribunale di Fermo avverso il decreto del Giudice Delegato che aveva disposto l’acquisizione di tutti i beni costituiti in un fondo patrimoniale nella procedura fallimentare.
I ricorrenti lamentavano la ritenuta legittimità, da parte del Tribunale di Fermo, di detta acquisizione, censurando come il Tribunale avesse ritenuto che i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’attività di impresa fossero riconducibili ai bisogni della famiglia.
Ebbene, la Suprema Corte ha evidenziato come il Giudice Delegato non possa disporre, fatta salva la revocabilità se ne ricorrano i presupposti, l’acquisizione, in danno del fallito, dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, che rappresentano un patrimonio separato, destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano, di norma, i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa. Tanto più, continua la Cassazione, quando, come nel caso di specie, il provvedimento incida anche sul diritto del coniuge non fallito.
La Suprema Corte ha così fornito un’interpretazione restrittiva della locuzione “bisogni della famiglia”, tale da ricomprendere solo le obbligazioni contratte direttamente per fornire alla famiglia i mezzi per l’adempimento della propria funzione sociale, con esclusione di ogni forma di arricchimento indiretto della stessa.
In conclusione, i creditori concorsuali potranno agire autonomamente in via esecutiva sui beni di cui al fondo patrimoniale, purché il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che fosse stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.
20.11.2023