Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile la distribuzione del valore secondo la regola della c.d. priorità relativa, ha “contenuto libero” e può prevedere pagamenti “parziali e differenziati” per i creditori.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, in assenza di una norma è inammissibile il piano che preveda un riparto in deroga al principio della distribuzione verticale del patrimonio, secondo le regole della c.d. priorità assoluta.
Con queste due opposte pronunce si sono espressi rispettivamente il Tribunale di Modena e il Tribunale di Rimini.
Il tema in discussione è relativo all’ordine di soddisfacimento dei creditori nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In particolare, i Giudici si interrogano se occorre seguire la regola della ‘priorità relativa’ nella distribuzione delle risorse del piano, in deroga alla regola generale c.d. della ‘priorità assoluta’, che impone il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Secondo la regola della priorità assoluta, le risorse provenienti dal patrimonio del sovraindebitato devono essere obbligatoriamente destinate all’integrale pagamento dei crediti di rango superiore prima di poter soddisfare quelli di rango inferiore.
Mentre con la regola distributiva della priorità relativa, al fine di consentire il pagamento dei creditori chirografari, non occorre il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale, essendo sufficiente che questi ultimi ottengano un trattamento non inferiore rispetto ai crediti di pari grado, nonché migliorativo rispetto ai crediti di grado inferiore.
Secondo il Tribunale di Modena occorre salvaguardare l’effettività dello strumento del piano offerto dall’ordinamento, poiché diversamente, verrebbero ridotti drasticamente gli spazi di accesso alla procedura, in contrasto con il favor debitoris garantito dalle procedure di sovraindebitamento.
In contrasto con tale opinione, invece, i Giudici riminesi, i quali ritengono di non consentire deroghe all’assoluto rispetto dell’ordine delle prelazioni, in ossequio al principio della par condicio creditorum.
La prassi ha evidenziato, tuttavia, come la quasi totalità delle procedure del consumatore sia caratterizzata da piani ultrannuali con attivi contenuti con un passivo composto per di più da crediti privilegiati che, spesso, assorbirebbero interamente l’attivo.
Imporre il pagamento integrale dei crediti privilegiati impedirebbe, nella grande maggioranza dei casi, un soddisfo, anche solo parziale, dei creditori chirografari, rendendo il piano inammissibile, con grave pregiudizio delle possibilità di accesso all’istituto stesso.
20.11.2023