04.10.2023 Icon

Riconoscibilità dell’errore e correzione dell’offerta

“L’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima.

È legittima e pertanto vincolante, nella lettera di invito, l’indicazione del ribasso in termini di “valore economico in euro” e non in percentuale.

Deve peraltro considerarsi sussistere errore materiale, e pertanto suscettibile di correzione da parte dell’amministrazione ogni qual volta:

– l’errore sia facilmente rilevabile dall’esiguità dell’importo indicato, commisurato al prezzo espresso in euro;

– l’errore sia stato tempestivamente rappresentato dalla concorrente nella richiesta di autotutela;

– la sua correzione richieda una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli stessi elementi contenuti nell’offerta economica presentata dal concorrente, senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative, con conseguente rispetto dei principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio dei concorrenti”.

 1. Il caso – Un’amministrazione comunale invitava alcuni operatori, che avevano manifestato interesse, a procedura negoziata per la realizzazione di un campo sportivo polivalente. La procedura si svolgeva attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Me.Pa, mediante la quale si sarebbero gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle Offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il R.U.P. impostava la piattaforma Me.PA, nella parte relativa alle modalità di formulazione delle offerte, scegliendo il parametro “valore economico (euro)”, sicché l’offerta del concorrente doveva essere espressa in unità economica monetaria (euro – €) e non in percentuale di ribasso.

Tuttavia uno degli operatori inseriva in piattaforma il valore numerico di 36,53 (con ciò intendendo il valore di ribasso in percentuale); all’esito delle operazioni di gara il R.U.P. disponeva l’aggiudicazione della gara ad altra impresa, la quale aveva proposto un valore in ribasso (percentualmente) del 33,20.

La ricorrente, dopo richiesta di autotutela stante l’immediata riconoscibilità dell’errore e, dopo che il reclamo era stato respinto con conseguente aggiudicazione dell’appalto, ricorreva al TAR.

2. La motivazione – Il Collegio muove dal principio pacifico quello che la procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis e dunque, nel caso di specie, il tenore letterale della lettera di invito “ribasso da applicare all’importo soggetto a ribasso…”, unitamente al documento di offerta economica nel quale era espressamente indicato il “valore economico in euro”, lasciava ridottissimi spazi a dubbi interpretativi: doveva dunque affermarsi il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo.

Ciò premesso, è innegabile che l’errore della ricorrente doveva imputarsi ad una frettolosa e poco diligente redazione dell’offerta economica, e la natura e rilevanza dell’errore medesimo va valutata al fine di verificare se esso fosse un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (cfr. tra le tante: Cons. Stato Sez. 2003/2022 e 1998/2020) ovvero richiedesse un’attività integrativa da parte del RUP e come tale inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio (cfr. tra le tante: Cons. Stato 804/2021 e 1671/2020).

Il Collegio ha ritenuto l’errore sanabile perché:

– l’errore era facilmente rilevabile dall’esiguità dell’importo indicato (ove commisurato al prezzo espresso in euro) ed era stato, in ogni caso, tempestivamente rappresentato dalla concorrente nella richiesta di autotutela. Sotto il primo aspetto non è difficile riconoscere in filigrana la categoria civilistica dell’errore riconoscibile ex art. 1431 c.c.;

– la sua correzione avrebbe, inoltre, richiesto una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli stessi elementi contenuti nell’offerta economica presentata dal concorrente, senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, quindi in perfetta aderenza ai principi enucleati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato;

-tale operazione non avrebbe, quindi, determinato alcun intervento manipolativo né alcuna modifica dell’offerta originariamente espressa e sarebbe stato conforme ai principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio dei concorrenti.

Ne deriva che gli atti vanno annullati, dovendosi, appunto, ritenere sanabile l’errore commesso dalla ricorrente.

Autore Pierluigi Giammaria

Of Counsel

Roma

p.giammaria@lascalaw.com

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