08.11.2023 Icon

Procedimento monitorio ed effetti della procedura di insolvenza: nuove indicazioni dalla Cassazione

Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 2, lett. f), e art. 15 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell’U.E. del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza Europea, ricadono tra i “procedimenti pendenti” le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione in una recente sentenza in materia di decreto ingiuntivo e di insolvenza europea, rispondendo al quesito: quando è competente il giudice italiano?

La vicenda vedeva come protagonista una S.r.l italiana, la quale proponeva ricorso per un decreto ingiuntivo contro una società austriaca, lamentando il mancato pagamento per una fornitura di prodotti.

Il decreto, divenuto immediatamente esecutivo, alimentava l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale su un bene immobile della debitrice in Italia, con successiva notifica del ricorso monitorio e del decreto. Tuttavia, il calderone giuridico si è scaldato quando, pochi giorni dopo, un tribunale austriaco dichiarava lo stato di insolvenza della società debitrice, ai sensi dell’art. 3 del Reg. UE 1346/2000 e proclama il fallimento della stessa.

Di fronte a questo scenario, il Tribunale italiano annullava il decreto ingiuntivo per incompetenza, ordinando la cancellazione dell’ipoteca. La S.r.l. non si arrendeva e proponeva appello, ma la Corte lo rigettava, confermando la decisione di primo grado. Nonostante il muro di incomprensione, la S.r.l. decideva di scalare le vette giurisprudenziali, ricorrendo in Cassazione.

Il cuore pulsante della controversia risiede nel momento cruciale che determina la competenza del giudice italiano: il deposito del ricorso monitorio. Per la S.r.l., tale momento, avvenuto in epoca antecedente all’apertura della procedura di insolvenza europea, ancorava la competenza italiana. Invece, la Corte d’Appello abbracciava la tesi del Tribunale, sostenendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale emergevano solo dalla notifica del ricorso e del decreto.

Inoltre, la Corte riteneva che i decreti ingiuntivi non definitivi al momento dell’apertura della procedura dovessero essere considerati inefficaci nei confronti della massa, anche in caso di iscrizione di ipoteca.

Tuttavia, La Suprema Corte, in un’ottica non dissimile da quella prospettata in altri precedenti giurisprudenziali (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007), ha accolto il ricorso della S.r.l., confermando che gli effetti processuali e sostanziali della domanda, come la litispendenza, retroagiscono al momento del deposito del ricorso. Questa conclusione si inserisce in una cornice giurisprudenziale consolidata che sottolinea l’importanza del momento del deposito come “momento prenotativo” della pendenza della lite.

In termini più ampi, se il fallimento del debitore interviene dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, come nel caso in questione, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, lett. f) del Reg. CE 1346/2000, il procedimento deve considerarsi pendente, applicandosi così la legge italiana.

La Cassazione, infatti, ha ribadito il principio fondamentale per cui i tempi e le modalità procedurali non dovrebbero arrecare pregiudizio alla parte che, agendo in giudizio, si ritrovi ex post vittoriosa.

Secondo la Suprema Corte la decisione della Corte d’Appello, secondo la quale il provvedimento monitorio doveva essere radicalmente revocato, non può essere condivisa.  Ciò in quanto la legge italiana stabilisce che nel caso, come quello in esame, in cui il fallimento del debitore intervenga nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’ingiunzione non è inefficace in senso assoluto, ma lo è solo nei riguardi della massa. E infatti, una volta che il debitore sarà tornato in bonis, il decreto potrà nuovamente spiegare i propri effetti.

In conclusione, in un’epoca di crescente integrazione europea e di interdipendenza tra i vari ordinamenti giuridici nazionali, è fondamentale che vi sia una chiara delimitazione delle competenze giurisdizionali, in modo da garantire la certezza del diritto e la tutela dei diritti dei creditori, in particolare in materia di insolvenza. La sentenza in oggetto non solo fornisce una guida interpretativa per gli operatori del diritto, ma contribuisce a disegnare i contorni di un diritto processuale civile che, pur mantenendo salde le proprie radici nazionali, si proietta con decisione verso il diritto dell’Unione.

Autore Innocenza Spina

Stagista

Milano

i.spina@lascalaw.com

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