19.10.2023 Icon

Opponibilità del trasferimento di quote

Il trasferimento di quote di una s.r.l., in forza del principio di libertà delle forme, è valido ed efficace nei rapporti tra le parti in virtù del semplice consenso legittimamente manifestato, mentre per la sua opponibilità alla società (e ai terzi) è richiesto che l’atto di trasferimento rivesta la forma scritta, con sottoscrizioni autenticate dal notaio, e venga iscritto al Registro delle Imprese; pertanto, in caso di contestazioni sulla titolarità delle suddette quote e, in particolare, in presenza di più titoli di acquisto, prevale quello della parte che per prima ne abbia ottenuto in buona fede l’iscrizione.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1729 del 6 marzo 2023, con la quale è stato deciso un giudizio introdotto dall’amministratore unico di una s.r.l. (nonché amministratore giudiziario della quota oggetto della controversia), il quale, proponendo opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., intendeva far dichiarare l’inefficacia e l’inopponibilità nei confronti della società di una precedente sentenza, con la quale era stata accertata l’intervenuta risoluzione del contratto di trasferimento della quota ad egli affidata in qualità di amministratore giudiziario (in forza di un provvedimento di sequestro preventivo), con contestuale retrocessione della titolarità delle medesima in capo al cedente.

Al fine di meglio comprendere la pronuncia in commento, occorrerà riepilogare in estrema sintesi i fatti su cui si basa:

  • nel luglio 2011 veniva concluso un contratto di compravendita di quote della società e l’atto veniva regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, ma, con separata scrittura privata, non iscritta, le parti si accordavano per un pagamento rateale, prevedendo una clausola risolutiva espressa a favore del cedente in caso di inadempimento da parte del cessionario;
  • nell’ottobre 2012, stante il persistente inadempimento del cessionario, il socio cedente dichiarava di volersi avvalere della suddetta clausola e, nel marzo 2016, agiva giudizialmente ottenendo, nell’ottobre 2017, una sentenza favorevole che accertava l’intervenuta risoluzione del contratto e la conseguente retrocessione delle quote;
  • nel mentre, nell’ottobre 2014, era stato autorizzato un sequestro preventivo avente ad oggetto la medesima quota trasferita e il relativo provvedimento veniva regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese.

In forza di tale sequestro, l’amministratore unico della società impugnava la sentenza del 2017, deducendo che la stessa fosse lesiva per la massa dei beni sequestrati, in quanto accertava la titolarità della quota trasferita in capo al cedente originario in violazione del principio del contraddittorio, “stante la pretermissione in quel giudizio dell’amministratore giudiziario delle quote in sequestro preventivo”, oltre che in ragione del fatto che la risoluzione dell’atto di trasferimento non era stata iscritta nel Registro delle Imprese, in violazione dell’art. 2470 c.c..

Il Tribunale, accertata l’ammissibilità dell’opposizione di terzo, accoglieva le domande attoree e ribadiva che “il trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale presenza di immobili nel patrimonio di questa, in forza del principio di libertà delle forme, è valida ed efficace nei rapporti tra le parti in virtù del semplice consenso legittimamente manifestato, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, mentre per la sua opponibilità alla società è richiesta la forma di cui all’art. 2470 c.c.”.

Ciò considerato, veniva confermata la validità del contratto di compravendita e della sua successiva risoluzione, la quale, tuttavia, non poteva essere fatta valere nei confronti della società non essendo stata iscritta nel Registro delle Imprese. Sul punto, infatti, l’art. 2193 c.c. prevede che i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, non possono essere opposti a terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione in mancanza di tale iscrizione, salva la dimostrazione che tali terzi ne fossero, comunque, a conoscenza.

Il Tribunale precisava, dunque, che “in caso di conflitto fra le parti di un contratto di cessione di quote sociali risolto e i diritti di terzi che abbiano medio tempore acquistato diritti sulle medesime quote di s.r.l., prevale chi per primo abbia ottenuto in buona fede l’iscrizione del proprio titolo di acquisto”.

Pertanto, nel caso di specie, “risultando l’anteriorità dell’iscrizione del sequestro preventivo delle quote [della società] … il diritto della massa dei beni sequestrati prevale sulla retrocessione in capo alla [cedente] delle medesime quote, per effetto dell’attivazione della clausola risolutiva espressa, dal momento che tale acquisto, anche se prodottosi con effetti anteriori al sequestro, risulta essere stato iscritto in data posteriore”.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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