La prova del credito è un tema che quotidianamente viene affrontato nelle aule giudiziarie e il Tribunale di Ivrea, con una recente sentenza dello scorso 13.09.2023, non è stato da meno in tal senso.
La questione affrontata dal Giudice nasce nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in occasione del quale la parte opponente eccepiva l’insufficienza del corredo documentale prodotto e contestava l’estratto conto ex art. 50 TUB depositato.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le contestazioni mosse con specifico riferimento a tale ultimo documento contabile, ponendo l’accento sulla specifica tipologia di operazione finanziaria alla base della vertenza: traendo, infatti, origine la pretesa creditoria da un contratto di mutuo – nello specifico un prestito personale – il Giudice ha sottolineato come l’opposta non avesse alcun onere di produrre l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, “essendo sufficienti per assolvere all’onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento”.
Tale conclusione si spiega evidentemente alla luce della particolare morfologia dell’operazione in questione che prevede un’obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo.
Tale circostanza è stata ritenuta dirimente unitamente al fatto che nessuna contestazione fosse stata effettuata dall’opponente in punto di quantum e di criteri per la determinazione del credito, neppure nella allegata perizia di parte.
Pacifica l’erogazione del credito, la difesa di parte opponente avrebbe dovuto fornire la dimostrazione del fatto estintivo del diritto secondo gli ordinari criteri del riparto dell’onere della prova: “è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell’avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento di controparte (SS. UU. 13533/2001)”.
Dunque, ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sulla creditrice opposta, il Giudice ha rigettato l’eccezione avversaria.
20.11.2023